Residenza e lavoro dei cittadini degli stati membri del SEE in Croazia

Dal momento in cui la Repubblica di Croazia è diventata membro a pieno titolo dell’Unione Europea (UE), la questione più frequente all’interno di una delle quattro libertà fondamentali dell’UE – la libertà di circolazione delle persone – solleva quello di soggiorno e lavoro dei cittadini di stati membri dello Spazio economico europeo (SEE; lo formano tutti i stati membri dell’UE e tre stati di EFTA – Islanda, Liechtenstein e Norvegia) nella Repubblica di Croazia. La libera circolazione delle persone include la possibilità che una persona che proviene da uno Stato membro, il cui cittadino, abbia diritto di soggiorno, lavoro e scolarizzazione in un altro Stato membro, e lo stesso vale per i familiari di tali persone.

I cittadini dello Spazio economico europeo (SEE) e i membri delle loro famiglie (indipendentemente dal fatto che siano anche loro i cittadini di uno Stato membro del SEE) hanno il diritto di risiedere nella Repubblica di Croazia, hanno pari diritti con i cittadini della Repubblica della Croazia e possono lavorare nella Repubblica di Croazia.

 

  1. SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DEL SEE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Un cittadino del SEE può entrare in Croazia se possiede un documento di viaggio o una carta d’identità validi, non gli è vietato l’ingresso o il soggiorno e non rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica.

Soggiorno breve

  • soggiorni fino a 3 mesi dalla data di ingresso nella Repubblica di Croazia con il possesso del documento di viaggio o una carta d’identità validi.
  • non c’è obbligo di registrazione al dipartimento / stazione di polizia.
  • lo stesso vale per i familiari di cittadini di stati membri del SEE in soggiorno breve.

Residenza temporanea

  • soggiorno per più di 3 mesi dal giorno dell’ingresso nella Repubblica di Croazia, a condizione che il cittadino di uno stato membro del SEE viene:
    • a scopo di lavoro, come lavoratore, lavoratore autonomo o lavoratore distaccato;
    • per motivi di studio o di formazione professionale;
    • per altri scopi;
    • ai fini del ricongiungimento familiare in qualità di familiare che raggiunge un cittadino di uno stato membro SEE che soddisfi i requisiti dei tre punti precedenti;
    • ai fini di una convivenza.
  • obbligo di registrazione con il dipartimento / stazione di polizia competente entro 8 giorni dalla scadenza dei 3 mesi di soggiorno.

Un certificato di registrazione della residenza temporanea viene rilasciato a un cittadino SEE:

  • che è lavoratore subordinato o autonomo se possiede la carta d’identità o documento di viaggio in corso di validità e il certificato di lavoro subordinato o prova di lavoro autonomo;
  • che frequenta un istituto di istruzione superiore o di formazione professionale possiede la carta d’identità o documento di viaggio in corso di validità con attestato di frequenza, dichiarazione dei mezzi di sussistenza e attestato di assicurazione sanitaria;
  • per altri scopi se dispone di mezzi di sussistenza sufficienti per sé e per i suoi familiari, carta d’identità o documento di viaggio in corso di validità e assicurazione sanitaria;
  • ai fini del ricongiungimento familiare con prova dello stato di familiare e di dipendenza finanziaria / sociale / sanitaria da un cittadino di uno stato membro del SEE o lo stato di un familiare;
  • ai fini di una convivenza, se possiede una carta d’identità o di un documento di viaggio in corso di validità ed è convivente formale o informale di un cittadino di uno Stato membro del SEE.

Su richiesta di un cittadino di uno Stato membro del SEE, può essere emessa una carta di soggiorno.

Registrazione di residenza di un cittadino di uno stato membro del SEE e del suo familiare che hanno residenza temporanea nella Repubblica di Croazia:

  • l’obbligo di registrazione di residenza entro il termine di 15 giorni dall’arrivo nel luogo di residenza, se c’è intenzione di rimanere la più a lungo di 3 mesi.

Residenza permanente

  • dopo 5 anni di residenza legale continuativa in Croazia, indipendentemente dal periodo di assenza dalla Croazia fino a 6 mesi all’anno, o 12 mesi continuativi per giustificati motivi o per servizio militare;
  • dopo la residenza continuativa nella Repubblica di Croazia per un periodo di 3 anni nel caso di un lavoratore subordinato o lavoratore autonomo che ha smesso di lavorare e ci sono le condizioni per il pensionamento in Croazia, e qui è stato impiegato per almeno i 12 mesi precedenti;
  • dopo la residenza continuativa nella Repubblica di Croazia per più di 2 anni nel caso di un lavoratore subordinato o lavoratore autonomo chi ha smesso di lavorare in Croazia per ragione di inabilità permanente al lavoro;
  • a prescindere dalla durata del soggiorno nella Repubblica di Croazia, nel caso di un lavoratore subordinato o lavoratore autonomo chi ha smesso di lavorare in Croazia a causa di inabilità permanente al lavoro a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, ed è perciò qualificato per una pensione di invalidità (totale e parziale);
  • dopo 3 anni del lavoro continuato e residenza nella Repubblica di Croazia, nel caso di un lavoratore subordinato o lavoratore autonomo chi è dopo impiegato in un altro Stato membro del SEE, mantiene residenza nella Repubblica di Croazia e torna in Croazia almeno una volta alla settimana;
  • nel caso di un familiare, la condizione è che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno 5 anni con un cittadino di uno stato membro del SEE che ha diritto alla residenza permanente nella Repubblica di Croazia (con alcuni eccezioni).

Su richiesta di un cittadino di uno stato membro del SEE, il dipartimento / stazione di polizia emette una carta di soggiorno permanente.

Registrazione di domicilio / residenza di un cittadino di uno stato membro del SEE e del suo familiare che hanno la residenza permanente nella Repubblica di Croazia:

  • l’obbligo di registrazione di domicilio (o cambiamento dello stesso) entro il termine di 15 giorni dall’arrivo nel luogo di domicilio;
  • l’obbligo di registrazione di residenza entro il termine di 15 giorni dall’arrivo nel luogo di residenza, se c’è intenzione di rimanere la più a lungo di 3 mesi.

 

  1. LAVORO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DEL SEE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Un cittadino di uno Stato membro del SEE per motivi di lavoro nella Repubblica di Croazia presenta solo una richiesta di residenza temporanea per motivi di lavoro, a condizione che abbia una carta d’identità o un documento di viaggio validi e un certificato di lavoro o una prova di lavoro (contratto, certificato del datore di lavoro, ecc.).

Un cittadino di uno Stato membro del SEE può anche lavorare nella Repubblica di Croazia come lavoratore distaccato (che intende soggiornarvi per più di 3 mesi) registrando un permesso di residenza temporanea per motivi di lavoro a condizione che abbia una carta d’identità valida o documento di viaggio e prova di essere un lavoratore distaccato (certificato del paese di origine).